Art. 5.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri sentiti il Ministro dell'interno e la regione Lombardia, adotta con proprio decreto i provvedimenti occorrenti per l'attivazione, nella provincia di Valcamonica, degli uffici periferici dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Bergamo e di Brescia.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, provvede, altresì, alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.